I TRASFERIMENTI DI DENARO TRANSFRONTALIERI

A decorrere dall’1.1.2009, ogni persona che entra/esce dal territorio italiano “trasportando” denaro contante (o mezzi non tracciabili equivalenti) per un ammontare pari o superiore ad € 10.000, deve dichiarare dette somme utilizzando il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane (scarica modello). Tale dichiarazione può essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Dogane ovvero consegnata in forma cartacea presso un Ufficio doganale.

Volendo recepire i contenuti della Direttiva n. 2005/60/CE e del Regolamento n. 1889/2005/CE, il D.Lgs. n. 195/2008 ha rivisto la disciplina riguardante le movimentazioni di denaro contante, o mezzi equivalenti, in entrata e in uscita dall’Italia, la cui provenienza o destinazione sia uno Stato comunitario ovvero extracomunitario, al fine di “contrastare l’introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico finanziario” e di “individuare, attraverso l’obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa e … tra l’Italia e gli altri Paesi comunitari”.
In particolare, l’art. 3 dispone che: “Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane.”
Va precisato che tale obbligo era già presente nel nostro ordinamento nazionale la cui soglia era però fissata ad € 12.500.

Per “denaro contante” vanno considerati, in generale, i mezzi di pagamento non tracciabili, ossia:
- le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
- gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller’s cheque;
- gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
- gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento firmati ma privi del nome del beneficiario.
Ai sensi del comma 3 del sopra citato art. 3, sono interessati dalla disciplina in esame anche i trasferimenti di denaro contante effettuati mediante plico postale o equivalente.
  
Sono invece esclusi dagli obblighi in esame i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, di assegni postali, bancari o circolari, tratti o emessi da banche o Poste, a condizione che rechino l’indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Sono altresì esclusi i moduli di assegni bancari (non compilati) che il soggetto trasporta con sé recandosi all’estero. In caso di eventuale rilascio a soggetti terzi devono essere comunque rispettate le regole di emissione di cui all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 (indicazione del beneficiario e clausola di non trasferibilità in caso di importi pari o superiori ad € 12.500).

LA DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO
L’art. 3 prevede che la dichiarazione di trasferimento di denaro contante deve essere, alternativamente:
- inviata telematicamente all’Agenzia delle Dogane, prima dell’entrata/uscita dal territorio italiano. In tal caso il soggetto interessato deve portare al seguito una copia della dichiarazione inviata ed il numero di registrazione attribuito alla stessa dal sistema telematico doganale;
- presentata in forma cartacea presso un Ufficio doganale di confine o limitrofo, al momento dell’entrata/uscita dal territorio italiano. In tal caso l’Ufficio rilascia al momento una copia della dichiarazione presentata con l’attestazione di ricevimento che il soggetto interessato deve portare al seguito nel prosieguo del suo viaggio.
Riguardo ai trasferimenti di denaro tramite plico postale o mezzo equivalente, la dichiarazione in esame va presentata all’Ufficio postale ovvero al fornitore del servizio postale, all’atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento, e non in Dogana.

REGIME SANZIONATORIO
In caso di omessa, incompleta o non veritiera dichiarazione di trasferimento di denaro contante pari o superiore a € 10.000, è previsto il sequestro del denaro contante trasferito o che si è tentato di trasferire eccedente la soglia di € 10.000, nel limite del 40% dell’importo oltre soglia, ma comunque con un minimo di € 300. Alla conclusione del procedimento sanzionatorio, il denaro sequestrato, nella misura in cui non è servito per il pagamento della sanzione, è restituito all’interessato, a condizione che lo stesso provveda a presentare istanza entro 5 anni dalla data del sequestro.

ESTINZIONE DELLA VIOLAZIONE CON VERSAMENTO DELL’OBLAZIONE RIDOTTA
L’art. 7 del Decreto in esame prevede la possibilità di estinguere la violazione di omessa/incompleta/non veritiera dichiarazione mediante il pagamento di un’oblazione di ammontare pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di € 10.000, con un minimo di € 200.
Tale modalità è preclusa se il denaro eccedente la soglia è superiore ad € 250.000 ovvero    il soggetto si è già avvalso della facoltà oblatoria in esame nei 365 giorni precedenti.

[Fonti: Agenzia delle Dogane ; D. Lgs. n. 195/2008]

730/2009 Le novità di quest’anno

E’ la dichiarazione dei redditi effettuata da chi, nel 2008, abbia avuto introiti da lavoro dipendente o assimilato, da lavoro autonomo senza partita Iva, da terreni, fabbricati o capitali. 

In genere, chi possiede solo redditi da pensione o da lavoro dipendente non è obbligato a presentare il 730, ma se si sono sostenute nel 2008 spese detraibili o deducibili, è conveniente effettuare la presentazione in modo da ottenerne il rimborso direttamente sulla pensione (ad agosto o settembre) o in busta puga (a luglio).

Quest’anno le principali novità riguardano:
1) l’aumento a 4.000 euro degli interessi pagati sui mutui ipotecari per l’abitazione principale, convertibili nella detrazione Irpef del 19%;
2) possibilità per le famiglie dal reddito basso di poter chiedere il bonus famiglia per chi non l’avesse già fatto;
3) possibilità di poter destinare il 5 per mille al proprio comune di residenza;
4) detrazione del 19% sugli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, fino al limite di 250 euro;
5) possibilità di scegliere fra più tipi di tassazione del lavoro straordinario;
6) detrazione del 19% sui contributi versati sul riscatto della laurea di familiari a carico;
7) chi frequenta un’università ed è fuori sede potrà detrarre il 19% sulle spese di locazione, sempreché il comune d’origine disti più di 100 km da dove si risiede attualmente e che si trovi in un’altra regione. Lo sconto si applica per un importo non superiore ai 2.633 euro, con un massimo di 500 euro;
8 ) detrazione del 19% sulle spese che i docenti sostengono per la formazione e l’auto-aggiornamento

Modello e istruzioni

Termini per la presentazione

-al proprio sostituto d’imposta o all’ente pensionistico: 30 aprile;
- al Caf o ad un professionista: 1 giugno;

Documentazione: promemoria documentazione 730_2009

In arrivo il bonus Energia

La Finanziaria 2008 (decreto_28_dicembre_2007) ha previsto che venisse concesso un bonus a tutti i clienti domestici, intestatari di una sola fornitura elettrica nell’abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW, e che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro (disagio economico).

Ne hanno inoltre diritto tutti i clienti presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita: ciò deve essere comprovato da un’opportuna documentazione sanitaria (disagio fisico).

I due bonus sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità (disagio fisico ed economico).

Per l’anno 2008:

per le situazioni di disagio economico (ModuloA), il valore del bonus sarà differenziato a seconda del numero di componenti della famiglia anagrafica:

60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone,
78 euro/anno per un nucleo di 3-4 persone,
135 euro/anno per un nucleo familiare  con più di quattro persone.

In caso di disagio fisico (Modulo B), il bonus riconosciuto è pari a 150 euro/anno. Modulistica da allegare: Modulo C; oppure Modulo D (fac-simile)

Per l’anno 2009:

 Per le situazioni di disagio economico, il valore del bonus sarà:

di 58 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone,
75 euro/anno per un nucleo di 3-4 persone,
130 euro/anno per un nucleo familiare con più di quattro persone. 

La domanda va presentata al proprio Comune di appartenenza e va rinnovata  ogni anno per verificare la sussistenza dei requisiti. Naturalmente ciò vale solo in caso di disagio economico, ove alla richiesta va allegata l’attestazione ISEE del nucleo familiare.

Per chi presenta la domanda entro il 31/03/2009 potrà godere del bonus retroattivamente, cioè quello relativo all’anno 2008. Chi invece presenterà la domanda oltre tale data, potrà aver diritto a quello stabilito per il 2009.

Attualmente i Comuni stanno provvedendo ad adeguarsi per l’accoglimento delle richieste.

Si ricorda che lo Studio Capuano fornisce assistenza gratuita nella compilazione delle attestazioni ISEE.

Bonus Famiglia: pronta la modulistica

Come promesso, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la modulistica per la richiesta del bonus straordinario da elargire alle famiglie a basso reddito.

Visualizza modulistica

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