I TRASFERIMENTI DI DENARO TRANSFRONTALIERI

A decorrere dall’1.1.2009, ogni persona che entra/esce dal territorio italiano “trasportando” denaro contante (o mezzi non tracciabili equivalenti) per un ammontare pari o superiore ad € 10.000, deve dichiarare dette somme utilizzando il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane (scarica modello). Tale dichiarazione può essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Dogane ovvero consegnata in forma cartacea presso un Ufficio doganale.

Volendo recepire i contenuti della Direttiva n. 2005/60/CE e del Regolamento n. 1889/2005/CE, il D.Lgs. n. 195/2008 ha rivisto la disciplina riguardante le movimentazioni di denaro contante, o mezzi equivalenti, in entrata e in uscita dall’Italia, la cui provenienza o destinazione sia uno Stato comunitario ovvero extracomunitario, al fine di “contrastare l’introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico finanziario” e di “individuare, attraverso l’obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa e … tra l’Italia e gli altri Paesi comunitari”.
In particolare, l’art. 3 dispone che: “Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane.”
Va precisato che tale obbligo era già presente nel nostro ordinamento nazionale la cui soglia era però fissata ad € 12.500.

Per “denaro contante” vanno considerati, in generale, i mezzi di pagamento non tracciabili, ossia:
- le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
- gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller’s cheque;
- gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
- gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento firmati ma privi del nome del beneficiario.
Ai sensi del comma 3 del sopra citato art. 3, sono interessati dalla disciplina in esame anche i trasferimenti di denaro contante effettuati mediante plico postale o equivalente.
  
Sono invece esclusi dagli obblighi in esame i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, di assegni postali, bancari o circolari, tratti o emessi da banche o Poste, a condizione che rechino l’indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Sono altresì esclusi i moduli di assegni bancari (non compilati) che il soggetto trasporta con sé recandosi all’estero. In caso di eventuale rilascio a soggetti terzi devono essere comunque rispettate le regole di emissione di cui all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 (indicazione del beneficiario e clausola di non trasferibilità in caso di importi pari o superiori ad € 12.500).

LA DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO
L’art. 3 prevede che la dichiarazione di trasferimento di denaro contante deve essere, alternativamente:
- inviata telematicamente all’Agenzia delle Dogane, prima dell’entrata/uscita dal territorio italiano. In tal caso il soggetto interessato deve portare al seguito una copia della dichiarazione inviata ed il numero di registrazione attribuito alla stessa dal sistema telematico doganale;
- presentata in forma cartacea presso un Ufficio doganale di confine o limitrofo, al momento dell’entrata/uscita dal territorio italiano. In tal caso l’Ufficio rilascia al momento una copia della dichiarazione presentata con l’attestazione di ricevimento che il soggetto interessato deve portare al seguito nel prosieguo del suo viaggio.
Riguardo ai trasferimenti di denaro tramite plico postale o mezzo equivalente, la dichiarazione in esame va presentata all’Ufficio postale ovvero al fornitore del servizio postale, all’atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento, e non in Dogana.

REGIME SANZIONATORIO
In caso di omessa, incompleta o non veritiera dichiarazione di trasferimento di denaro contante pari o superiore a € 10.000, è previsto il sequestro del denaro contante trasferito o che si è tentato di trasferire eccedente la soglia di € 10.000, nel limite del 40% dell’importo oltre soglia, ma comunque con un minimo di € 300. Alla conclusione del procedimento sanzionatorio, il denaro sequestrato, nella misura in cui non è servito per il pagamento della sanzione, è restituito all’interessato, a condizione che lo stesso provveda a presentare istanza entro 5 anni dalla data del sequestro.

ESTINZIONE DELLA VIOLAZIONE CON VERSAMENTO DELL’OBLAZIONE RIDOTTA
L’art. 7 del Decreto in esame prevede la possibilità di estinguere la violazione di omessa/incompleta/non veritiera dichiarazione mediante il pagamento di un’oblazione di ammontare pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di € 10.000, con un minimo di € 200.
Tale modalità è preclusa se il denaro eccedente la soglia è superiore ad € 250.000 ovvero    il soggetto si è già avvalso della facoltà oblatoria in esame nei 365 giorni precedenti.

[Fonti: Agenzia delle Dogane ; D. Lgs. n. 195/2008]

Respiro di sollievo per Piazza Affari

Dopo il grigiore dei giorni scorsi finalmente una risposta da parte degli investitori: in rialzo le quotazioni dei titoli dopo le misure europee per far fronte alla crisi finanziaria. Appartengono al settore bancario e petrolifero i titoli più richiesti a Piazza Affari.

Vogliamo notare che mentre nei giorni scorsi qualcuno ha venduto i propri titoli a prezzi bassissimi perché presi dal panico, altri hanno comprato fiutando l’affare ed oggi stanno vendendo guadagnando tantissimo…. Facciamo i nostri complimenti a queste persone che (è vero che speculano, ma lo fanno rischiando) hanno usato la razionalità senza farsi trasportare da inutili allarmismi

Published in: on 14 ottobre 2008 at 10:55 am  Lascia un commento  
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