Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

In base all’articolo 31 del Dl 78/2010, dal 1° gennaio di quest’anno “la compensazione dei crediti … relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto…si applica la sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato …”.
 
Per cui, a chi ha dei debiti iscritti  a ruolo già scaduti (cioè per i quali siano già decorsi 60 giorni dalla notifica della relativa cartella) di importo superiore ai 1.500 €, è preclusa la possibilità di effettuare compensazioni con altri debiti erariali se prima non regolarizza la propria posizione con l’erario.

Va evidenziato che l’operatività della disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e non riguarda le altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali, i contributi previdenziali, ecc.

Comunque sia, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che, fino a che non venga emanato un Decreto Ministeriale attuativo, cioè fino a quando tale disciplina non entre completamente a regime, è possibile effettuare compensazioni limitatamente all’eccedenza del credito rispetto al debito iscritto a ruolo.

Esempio

Un contribuente presenta la seguente situazione:

-   credito IRPEF a disposizione, pari a € 15.000;

-  debito IVA iscritto a ruolo e non pagato pari a  € 10.000.

In tal caso, fino all’emanazione dell’apposito DM attuativo si potrà compensare nel mod. F24 il suddetto credito IRPEF fino ad un importo pari a € 5.000, mantenendo quindi un importo, “a copertura” del debito erariale iscritto a ruolo, pari a € 10.000.

 Una volta entrati a regime, non si potrnno compensare quei 5.000 € se  non si è provveduto prima a saldare/compensare il debito iscritto a ruolo.

La sanzione

La violazione del divieto di compensazione comporta l’applicazione della sanzione nella misura del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. Non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

[Fonti normative:

  • Art. 17, D.Lgs. n. 241/97
  • Art. 31, comma 1, DL n. 78/2010
  • Comunicato stampa Agenzia Entrate 14.1.2011 ]
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