Confermata la nullità delle cartelle esattoriali non sottoscritte


Le cartelle di pagamento non sottoscritte dal responsabile del procedimento, sono annullabili, se emesse con il vizio di sottoscrizione prima della data del 1° agosto 2007 ; sono nulle se emesse invece con il vizio di sottoscrizione dopo il 1° agosto 2007 . Ciò per effetto dell’art. 36, comma 4ter, legge n. 31/2008 e alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2009.

A confermarlo c’è stata la sentenza n. 63 emessa dalla Commissione tributaria della Regione Puglia il 4 maggio 2009 (visualizza sentenza)

Si ricorda ciò che è contenuto nello Statuto del Contribuente, e cioè che gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono essere motivati e devono tassativamente indicare:

- l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito;
- il responsabile del procedimento;
-l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
- le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
- il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

In mancanza di tali requisiti, la cartella esattoriale contiene un vizio di forma e come tale può essere contestata.

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