Le cartelle di pagamento non sottoscritte dal responsabile del procedimento, sono annullabili, se emesse con il vizio di sottoscrizione prima della data del 1° agosto 2007 ; sono nulle se emesse invece con il vizio di sottoscrizione dopo il 1° agosto 2007 . Ciò per effetto dell’art. 36, comma 4ter, legge n. 31/2008 e alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2009.
A confermarlo c’è stata la sentenza n. 63 emessa dalla Commissione tributaria della Regione Puglia il 4 maggio 2009 (visualizza sentenza)
Si ricorda ciò che è contenuto nello Statuto del Contribuente, e cioè che gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono essere motivati e devono tassativamente indicare:
- l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito; - il responsabile del procedimento; -l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; - le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. - il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.In mancanza di tali requisiti, la cartella esattoriale contiene un vizio di forma e come tale può essere contestata.


