Confermata la nullità delle cartelle esattoriali non sottoscritte

Le cartelle di pagamento non sottoscritte dal responsabile del procedimento, sono annullabili, se emesse con il vizio di sottoscrizione prima della data del 1° agosto 2007 ; sono nulle se emesse invece con il vizio di sottoscrizione dopo il 1° agosto 2007 . Ciò per effetto dell’art. 36, comma 4ter, legge n. 31/2008 e alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2009.

A confermarlo c’è stata la sentenza n. 63 emessa dalla Commissione tributaria della Regione Puglia il 4 maggio 2009 (visualizza sentenza)

Si ricorda ciò che è contenuto nello Statuto del Contribuente, e cioè che gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono essere motivati e devono tassativamente indicare:

- l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito;
- il responsabile del procedimento;
-l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
- le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
- il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

In mancanza di tali requisiti, la cartella esattoriale contiene un vizio di forma e come tale può essere contestata.

Regime dei minimi: accesso vietato a chi partecipa in società di persone

soldiL’esclusione opera anche nei confronti dei contribuenti fuoriusciti nel corso dello stesso periodo d’imposta
Il contribuente che nello stesso periodo di imposta esercita un’attività individuale d’impresa o di lavoro autonomo e contemporaneamente partecipa a una società di persone o a un’associazione non può usufruire del regime dei minimi, anche se nel corso dell’anno dismette la propria partecipazione. Questo per evitare che redditi prodotti nello stesso periodo, dallo stesso soggetto e appartenenti alla stessa categoria (d’impresa o di lavoro autonomo), siano sottoposti a due differenti tassazioni: quella dei “minimi”, appunto, per quanto riguarda l’esercizio individuale dell’attività d’impresa e quella prevista dal Tuir per i redditi da partecipazione in società.

La risoluzione n. 146/E del 9 giugno risponde così all’interpello presentato da una contribuente, socia accomandataria di una società di cui detiene il 50% del capitale. Nel 2008 l’altro socio ha ceduto la propria quota all’interpellante che è, quindi, diventata titolare unica della società. La contribuente chiede all’Agenzia se può avvalersi per il 2009 della tassazione prevista per i “minimi” continuando la stessa attività economica, prima svolta in forma societaria, come ditta individuale.

La Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007) ha introdotto il regime dei contribuenti “minimi”, prevedendo anche una serie di casi cui non può essere applicato. L’esclusione, tra l’altro, opera nei confronti degli “… esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni“.
Il nocciolo della questione – afferma la risoluzione – risiede nell’interpretazione da dare alla parola “contestualmente“.

Secondo l’interpellante, l’esclusione dal regime è prevista quando contemporaneamente si svolge attività individuale e si detengono partecipazioni in società. Nel suo caso, invece, nel corso del 2009 ha prima dismesso la partecipazione nella società e poi ha iniziato a svolgere l’attività individualmente. A suo avviso, dunque, il reddito prodotto dal 1° gennaio alla data di scioglimento della società (6 febbraio) va assoggettato alle regole proprie del reddito d’impresa previste dal Tuir; quello prodotto proseguendo l’attività in forma individuale secondo la disciplina dei “minimi” (imposta sostitutiva del 20 per cento).

L’Agenzia è di parere diverso: il termine “contestualmente” è da intendere come stesso periodo d’imposta; la ratio alla base di questa interpretazione è evitare che redditi attribuibili a un unico contribuente, in unico periodo d’imposta e della stessa categoria, seguano differenti regole di determinazione e tassazione.

La contribuente sarebbe potuta entrare nel regime dei minimi per il 2009 se, avendone la facoltà, avesse sciolto la società prima del 31 dicembre 2008.

[Fonte: Alessandra Gambadoro in FiscoOggi.it]

Attestato di “certificazione energetica” obbligatorio per le compravendite di immobili

Dal 1° luglio scatta l’obbligo di «dotare» dell’attestato di certificazione energetica tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo oneroso, come previsto dall’articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005.

La misura riguarderà circa 600mila compravendite, se si considera che nel secondo trimestre del 2009 si stimano circa 730mila transazioni immobiliari. Ad essere interessate saranno anche permute immobiliari, transazioni, cessioni o conferimenti di immobili nei patrimoni sociali.

Per alcuni edifici non è necessario redigere il documento come: gli edifici inagibili, gli edifici che ugualmente non comportano un consumo energetico (portici, legnaie, ecc.)., gli edifici privi di qualsiasi impianto (per i quali non si può in alcun modo calcolare la prestazione energetica), i fabbricati isolati, con una superficie utile totale inferiore a 5 metri quadrati.

Molti i dubbi operativi su questa misura. Il DLgs 112/2008, abrogando i commi 3 e 4 dell’articolo 6 del DLgs 192/2005, ha eliminato la sanzione della nullità del contratto di compravendita per chi non avesse allegato la certificazione al rogito. L’obbligo di dotare l’immobile di una certificazione è comunque previsto dalla normativa nazionale vigente. Pertanto, la violazione dell’obbligo di consegnare la certificazione, anche se non può invalidare l’atto di trasferimento, può essere fonte di responsabilità civile del venditore verso l’acquirente, quanto meno per la mancata informazione sull’inesistenza del documento. Trattandosi di un obbligo previsto da una disposizione legislativa, l’acquirente ha il diritto di sapere che non è stato rispettato e conseguentemente agire in sede di trattativa sul prezzo.

Per quanto concerne le modalità per il rilascio dell’attestato di qualificazione energetica, in assenza delle linee guida nazionali e dei decreti che dovrebbero individuare gli esperti e gli organismi cui affidare le verifiche, trovano applicazione le disposizioni regionali in materia.

Fino al 30 giugno, l’obbligo di consegnare all’acquirente l’attestato di certificazione energetica è previsto per gli edifici di nuova costruzione, ossia quelli per i quali è stato richiesto il permesso di costruire o presentata la Dia dopo l’8 ottobre 2005; gli edifici radicalmente ristrutturati; gli edifici sui quali dopo il 1° gennaio 2007 sono stati compiuti interventi agevolati per il risparmio energetico; gli edifici pubblici per i quali dopo il 1° luglio 2007 sono sona effettuati interventi di sostituzione degli impianti.

Il testo integrale dei provvedimenti è disponibile, per gli abbonati, nella banca dati “Codice degli Immobili”

[Fonte: professionisti24.ilSole24Ore]

Published in: on 6 giugno 2009 at 11:41 am  Lascia un commento  
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