Bonus sicurezza per i negozi

In particolare per piccole-medie imprese e tabaccai.

Il beneficio è riservato alle piccole e medie imprese e ai rivenditori di generi di monopolio che effettuano investimenti finalizzati alla sicurezza del luogo ove svolgono l’attività. Il bonus trova applicazione infatti ad apparecchi di videosorveglianza, sistemi di allarme, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza, casseforti, sistemi di pagamento con moneta elettronica, macchinette antifalsari eccetera.

Prevenzione di atti illeciti e benefici fiscali

Risale alla Finanziaria 2008 la possibilità di poter beneficiare, tramite presentazione di apposita istanza per via telematica, del bonus sicurezza. Si rinnova quindi anche per l’anno in corso la presentazione della domanda per l’assegnazione del credito. Il bonus sicurezza può essere richiesto dalle piccole e medie imprese operanti nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande ma anche del commercio all’ingrosso e al dettaglio che effettuano nell’ambito della propria attività investimenti in sicurezza, come ad esempio quelli direttamente connessi alla installazione di sistemi di video sorveglianza. In particolare possono accedere al credito d’imposta:

  • coloro che esercitano attività commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande, rientranti nella definizione di piccole e medie imprese (decreto del ministro Attività produttive del 18 aprile 2005); 
  • coloro che esercitano, esclusivamente o prevalentemente, attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa (legge 1293/1957) e relativo regolamento di esecuzione (Dpr 1074/1958).

Modalità di presentazione

L’istanza di attribuzione del beneficio fiscale può essere presentata a partire dalle 10 del 2 febbraio. Va utilizzato il modello IMS, da trasmettere, esclusivamente in via telematica, attraverso il programma informatico Creditosicurezza.

Entità del credito e suo utilizzo

Il credito d’imposta, per le Pmi, spetta entro il tetto dell’80% delle spese sostenute e, in ogni caso, per una somma non superiore nel triennio a 3mila euro. Per chi esercita attività di rivendita di generi di monopolio, invece, il bonus spetta per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 nella misura dell’80% delle spese sostenute e, comunque, entro il limite massimo annuo di 1.000 euro.
I crediti d’imposta possono essere utilizzati, soltanto in compensazione, a decorrere dalla data in cui l’Agenzia delle Entrate comunica la concessione.

[Fonte: da un articolo di Gianluca Di Muro per Fiscooggi.it]

Contributi sulla locazione a giovani del Comune di Napoli

Concessione di contributi integrativi ai canoni di locazione in favore dei giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che siano titolari di contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, per immobili ubicati sul territorio del Comune di Napoli o che vorranno stipulare  un  contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, per un alloggio, sempre situato nel Comune di Napoli, che non sia di Edilizia Residenziale  Pubblica, entro e  non  oltre  60  giorni, a  partire  dalla   data   di  comunicazione  di  ammissione  al  contributo  di  che trattasi.

I cittadini interessati potranno ottenere copia della predetta disposizione dirigenziale e partecipare al bando collegandosi all’indirizzo www.pmm.napoli.it

I termini per la  partecipazione al bando decorrono dal 25/01/2010 al 25/02/2010.

Visualizza il bando completo

Pubblicato in:  on 20 gennaio 2010 at 6:15 pm Lascia un commento
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Dipendente può essere licenziato se omette l’emissione dello scontrino

Provvedimento legittimo se il comportamento pregiudica il rapporto fiduciario con il datore di lavoro
Con la sentenza n. 26991 del 22 dicembre 2009, la sezione Lavoro della Corte di cassazione, confermando definitivamente il licenziamento di un lavoratore dipendente che non rilasciava ai clienti lo scontrino fiscale, ha chiarito che le norme invocate dal lavoratore riservano a guardie giurate la tutela del patrimonio aziendale e comunque a personale noto ai lavoratori la vigilanza sull’attività lavorativa, ma non vietano al datore i mezzi necessari ad assicurare la stessa sopravvivenza dell’impresa, quali controlli occulti di un’agenzia investigativa contro attività fraudolente e penalmente rilevanti.

Il fatto
Nel caso di specie, una lavoratrice dipendente, addetta al bar di un casinò, era stata sorpresa nel non emettere scontrini fiscali durante il proprio orario di servizio; la rilevazione era stata affidata a un’agenzia investigativa proprio per fare luce sulle mancate registrazioni delle consumazioni. Il datore di lavoro aveva proceduto al licenziamento considerata la gravità dell’accaduto, peraltro più volte reiterato.
Il licenziamento veniva convalidato dalla competente Corte d’Appello, nei cui confronti la lavoratrice, proponendo ricorso per cassazione, ha sostenuto nelle proprie tesi difensive, in particolare, che il fatto di non battere gli scontrini fiscali era sì un “comportamento illecito”, ma comunque “autorizzato e corrispondente ad una prassi”.
Linea difensiva che, però, non ha – correttamente – trovato consenziente il giudice di legittimità, che ha respinto il ricorso. Nel convalidare la legittimità del licenziamento, la Cassazione ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito si appalesa completa ed esaustiva, coerente alle acquisizioni investigative e documentali in atti.

Quanto al fatto che la vicenda era stata scoperta in seguito a controlli sui “movimenti” interni della dipendente, la Suprema corte ha rilevato che le norme per la tutela del patrimonio aziendale “non vietano al datore di lavoro” di ricorrere ai “mezzi necessari ad assicurare la sopravvivenza dell’impresa, quali i controlli occulti di un’agenzia investigativa contro attività fraudolente o penalmente irrilevanti“.
Sostanzialmente, quindi, per il collegio giudicante, l’azienda, ove lo ritenga necessario, può anche commissionare a investigatori privati la vigilanza sulla regolarità dell’attività lavorativa dei dipendenti per far luce sulla loro “attitudine” di omettere il rilascio dello scontrino fiscale per le consumazioni al bar dei clienti della struttura adibita a casa da gioco.

La Cassazione stigmatizza così la pratica piuttosto diffusa di non battere il documento in discorso che, oltre a ridondare sul piano fiscale, può avere effetti deleteri anche per lo stesso lavoratore dipendente, quale appunto la sanzione del  licenziamento.

Sostanzialmente, quindi, con la linea “dura” adottata, la Suprema corte interviene nel caso di specie  in una duplice direzione:

  • da un lato, sotto l’aspetto fiscale, per debellare la “cattiva abitudine” di non documentare la somministrazione di alimenti e bevande
  • dall’altro, con effetti sul piano del rapporto di lavoro, per convalidare i controlli “occulti” eseguiti dalle apposite agenzie investigative.
In conclusione, con la pronuncia in esame, il giudice di legittimità conferma la grave sanzione del licenziamento correlata a un comportamento illecito del lavoratore di natura fiscale, atteso che simili omissioni sono in grado di giustificare il licenziamento sotto il profilo della proporzionalità di tale sanzione rispetto alle infrazioni commesse (Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21213/2005).

Precedenti giurisprudenziali
Il nuovo giro di vite della Cassazione, sottesa a rilevare la gravità della condotta posta in essere da una lavoratrice per l’abitudine di non rilasciare lo scontrino fiscale, trova comunque conferma in precedenti in materia di lavoro, come ad esempio nella sentenza n. 14066/2009, laddove la sezione Lavoro ha legittimato il licenziamento del dipendente che ha tenuto un comportamento tale da pregiudicare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro (come è avvenuto nel caso di specie).
Al riguardo, la Corte di legittimità ha più volte affermato (vedi Cassazione, sezione lavoro, 9425/2008, 19270/2006) che, per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, in particolare di quello fiduciario, occorre valutare: 

  • da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità dell’elemento intenzionale
  • dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare.

[Fonte: Articolo di Salvatore Servidio per Fiscooggi.it]

Imposta sui cartelli segnaletici della sede di un’attività

La sentenza n. 23383 della Corte di Cassazione del 4.11.2009 ha stabilito che debba essere applicata l’imposta di pubblicità anche ai cartelli segnaletici che indicano il percorso da seguire per raggiungere la sede di stabilimenti, laboratori artigianali e negozi di vendita, ancorché abbiano la sola funzione di agevolare la circolazione stradale.

Infatti “tali cartelli, comunque, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti svolgono, per la loro natura, una funzione pubblicitaria, la quale non deve necessariamente accompagnarsi a una vera e propria operazione propagandistico-reclamistica. Trattasi di cartelli che l’autorità comunale autorizza, ma che non è obbligatorio apporre”.

 

BANDO PUBBLICO DELLA REGIONE CAMPANIA – BORSE LAVORO

Obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro delle fasce più giovani della popolazione attraverso due fasi:

I) svolgimento di esperienze di lavoro (work experience) presso imprese, retribuite mediante un’indennità detta “borsa di lavoro”, finanziata dalla Regione Campania;

II) erogazione di aiuti per l’assunzione, destinati alle imprese che, al termine del periodo di work experience, scelgano di assumere con contratto a tempo indeterminato i destinatari delle work experience stesse. 

Possono presentare richiesta di attivazione di work-experience  le imprese, di qualsiasi dimensione, regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese, ubicate nel territorio della Regione Campania. 

I soggetti destinatari della borsa lavoro (la cui entità massima è di 400,00 euro mensili elevabili a 500,00 per i laureati) devono essere disoccupati da almeno 6 mesi e risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra 18 e 32 anni, residenti in Campania da almeno 5 anni, aver completato almeno la scuola secondaria di primo grado, iscritti al Centro per l’Impiego di competenza territoriale, non aver prestato attività lavorativa nell’impresa ospitante nei 12 mesi precedenti la presentazione del progetto, non risultare coniugi, parenti, affini entro il secondo grado, del titolare o del/i socio/i dell’impresa ospitante. 

Agevolazioni concedibili

per la I FASE – work experience, sono rimborsabili esclusivamente i seguenti costi: indennità borsisti, assicurazioni, fideiussioni (infatti l’azienda deve dotarsi di una polizza fideiussoria, nonché antinfortunistica e RC verso terzi). Il costo totale massimo rimborsabile per ciascun borsista è fissato in € 5.600,00, elevabili a € 6.800,00 per i laureati.

per la II FASE – aiuti all’assunzione,  l’incentivo sarà pari massimo al 50% dei costi ammissibili, ossia dei costi salariali considerati sul periodo massimo dei 12 mesi successivi all’assunzione. L’agevolazione non potrà superare comunque il tetto massimo di € 12.000,00 nel caso di contratto full time e, nel caso di contratto part time, dovrà essere ridotto secondo un formula specifica. 

TERMINI: la procedura è esclusivamente telematica e potrà avvenire a partire dal 11 NOVEMBRE 2009. Gli interessati possono mettersi in contatto con il nostro studio per valutare la fattibilità della partecipazione al bando.

Revisione degli Studi di Settore

studiL’effetto crisi si ripercute anche sugli Studi di Settore, lo strumento utilizzato dal Fisco per determinare, attraverso dei parametri statistici, la capacità reale di produrre reddito da parte di imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

La revisione riguarda 68 Studi appartenenti a  diverse categorie merceologiche (visualizza qui l’elenco completo) e verranno applicati relativamente al periodo di imposta del 2010. Quindi, per l’applicazione dei nuovi parametri si dovrà attendere la redazione dell’ Unico2011!!!

Pubblicato in:  on 14 ottobre 2009 at 6:05 pm Lascia un commento
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Credito d’imposta sui nuovi investimenti

L’agevolazione prevede uno sconto Irpef/Ires pari al 50% dei costi per l’acquisto di nuovi macchinari

L’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa del valore (pari al 50%) degli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi, comunemente nota come “Tremonti ter”, prevista nel decreto legge 78/2009, ha trovato conferma nella legge di conversione n. 102 del 3 agosto scorso.

Vediamo, nel dettaglio, quali sono gli investimenti agevolabili, i soggetti beneficiari e le modalità di applicazione della disposizione.

 La norma – articolo 5 rubricato come “detassazione degli investimenti in macchinari” – agevola gli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi – ossia acquistati da produttori e usati sottoposti a processo di effettivo rinnovo – compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (di cui al provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 16 novembre 2007), escludendo altre categorie di beni. Le attrezzature comprese nella voce Ateco 28 sono quelle classificate come Nca, acronimo che si riferisce alla fabbricazione di macchinari e apparecchiature, comprese le rispettive parti meccaniche, che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. La divisione 28, in particolare, include apparecchi fissi e mobili o portatili progettati per uso industriale, per l’edilizia e l’ingegneria civile, per uso agricolo o domestico e la fabbricazione di alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate. La divisione include anche la fabbricazione di macchinari per usi speciali, non presenti altrove in questa classificazione, utilizzati o meno in un processo di fabbricazione (come quelli utilizzate nei parchi di divertimento, nelle piste automatiche da bowling, eccetera).

Soggetti beneficiari

La possibilità di fruire della detassazione è riconosciuta ai titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato ossia a:

•persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali

•società in nome collettivo e in accomandita semplice

•società di armamento

•società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciale

•consorzi tra imprese

•società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni

•società cooperative e di mutua assicurazione

•enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale

•enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, limitatamente al reddito derivante dall’attività commerciale esercitata

•società, enti commerciali e persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio stesso, nella misura in cui l’attività è svolta dalla stabile organizzazione.

Sono, viceversa, esclusi dall’ambito applicativo:

•le persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall’articolo 32 del Tuir

•gli enti non commerciali se non titolari di reddito d’impresa

•gli esercenti arti e professioni.

I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro (individuate ai sensi del decreto legislativo 334/1999, come modificato dal Dlgs 238/2005) potranno usufruire dell’agevolazione soltanto se sarà documentato l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza.

L’agevolazione opera anche per le piccole e medie imprese in perdita. Per tali soggetti, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge in commento, il ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a stipulare un atto di convenzione con l’Abi per consentire l’adesione degli istituti di credito alla riduzione degli oneri finanziari e alla rimodulazione dei tempi di pagamento degli importi dovuti dai predetti soggetti che versino in difficoltà finanziaria.

Importo e applicazione della detassazione

L’agevolazione si sostanzia in una riduzione dell’imponibile Ires pari al 50% del valore degli investimenti effettuati nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore del decreto e il 30 giugno 2010. Il beneficio non opera ai fini Irap. I periodi di imposta interessati sono pertanto l’anno 2009 e 2010. Gli investimenti effettuati dopo l’entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2009 produrranno una detassazione in dichiarazione 2009 (giugno 2010), mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre del 2010 avranno effetto sulla dichiarazione 2010 (giugno 2011). La diminuzione d’imposta rileva per il saldo, mentre non rileva per il calcolo degli acconti (2009-2010-2011).

Componenti del costo di acquisto

Il costo agevolabile è quello effettivamente sostenuto dall’impresa per acquistare o realizzare il bene strumentale comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, montaggio, installazione, collaudo, eccetera) e dell’Iva indetraibile.

Revoca dell’agevolazione

I beni acquisiti mediante la “Tremonti-Ter” non potranno essere ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività di impresa per i due periodi di imposta successivi a quello in cui avviene l’acquisto. Il beneficio fiscale decade se gli strumenti acquisiti in regime di detassazione degli investimenti vengono ceduti a soggetti con stabile organizzazione non aderenti allo Spazio economico europeo.

Conclusivamente si formula qualche considerazione in merito al momento di rilevanza della disposizione.

Relativamente all’acquisto rileva il momento di consegna e/o di spedizione, ovvero, se successiva, la data in cui avviene l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà mentre, per le prestazioni di servizi connesse agli investimenti agevolabili, rileva la data di ultimazione delle stesse. La data di entrata in funzione del bene è rilevante per la deduzione degli ammortamenti, ma non ai fini dell’agevolazione.

Per la locazione finanziaria rileva il momento della consegna (a prescindere dalla maturazione dei canoni), salvo il caso di realizzazione del bene tramite appalto. In tale ipotesi, fa fede l’ammontare dei corrispettivi in base agli stati di avanzamento del lavoro e l’intera spesa entra nell’anno in cui l’opera è ultimata, indipendentemente dall’inizio lavori. In caso di costruzione interna trovano applicazione le regole generali sulla competenza (articolo109 del Tuir) con riferimento alle spese complessivamente sostenute.

[Fonte: Antonina Giordano da "nuovofiscooggi.it/attualità]

Buone vacanze

Lo Studio Capuano va in ferie ed augurando buone vacanze a tutti i suoi lettori, dà loro appuntamento a settembre…

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Pubblicato in:  on 13 agosto 2009 at 10:48 am Lascia un commento

Estratto conto on line da Equitalia

tastiera_pcEquitalia rivoluziona i servizi al cittadino e lancia l’Estratto conto online! Conoscere la propria posizione debitoria sempre aggiornata senza dover andare allo sportello diventa realtà grazie all’Estratto conto online, il nuovo servizio che punta a rispondere alle esigenze dei contribuenti e semplificare loro la vita, presentato oggi dal vertice di Equitalia con una conferenza stampa che si è tenuta nella sede della società. Per accedere al servizio “Estratto conto” e consultare la propria situazione debitoria a partire dall’anno 2000 è necessario disporre delle credenziali fornite dalla Agenzia delle entrate per l’accesso al “Cassetto fiscale” (www.agenziaentrate.gov.it). Una volta ottenute, il cittadino può collegarsi al sito del proprio agente della riscossione o direttamente al sito www.equitaliaspa.it . Si può prendere visione della propria posizione debitoria inserendo il codice fiscale o la partita Iva e selezionando la provincia di residenza per le persone fisiche o la sede legale per le società.

Per consultare la tua posizione debitoria vai alla voce “Estratto conto” nella sezione “I servizi per il cittadino e le imprese”.

[Fonte: equitalia.it]

Pubblicato in:  on 8 luglio 2009 at 11:03 am Lascia un commento

Confermata la nullità delle cartelle esattoriali non sottoscritte

Le cartelle di pagamento non sottoscritte dal responsabile del procedimento, sono annullabili, se emesse con il vizio di sottoscrizione prima della data del 1° agosto 2007 ; sono nulle se emesse invece con il vizio di sottoscrizione dopo il 1° agosto 2007 . Ciò per effetto dell’art. 36, comma 4ter, legge n. 31/2008 e alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2009.

A confermarlo c’è stata la sentenza n. 63 emessa dalla Commissione tributaria della Regione Puglia il 4 maggio 2009 (visualizza sentenza)

Si ricorda ciò che è contenuto nello Statuto del Contribuente, e cioè che gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono essere motivati e devono tassativamente indicare:

- l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito;
- il responsabile del procedimento;
-l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
- le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
- il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

In mancanza di tali requisiti, la cartella esattoriale contiene un vizio di forma e come tale può essere contestata.