Imposta sui cartelli segnaletici della sede di un’attività

La sentenza n. 23383 della Corte di Cassazione del 4.11.2009 ha stabilito che debba essere applicata l’imposta di pubblicità anche ai cartelli segnaletici che indicano il percorso da seguire per raggiungere la sede di stabilimenti, laboratori artigianali e negozi di vendita, ancorché abbiano la sola funzione di agevolare la circolazione stradale.

Infatti “tali cartelli, comunque, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti svolgono, per la loro natura, una funzione pubblicitaria, la quale non deve necessariamente accompagnarsi a una vera e propria operazione propagandistico-reclamistica. Trattasi di cartelli che l’autorità comunale autorizza, ma che non è obbligatorio apporre”.

 

BANDO PUBBLICO DELLA REGIONE CAMPANIA – BORSE LAVORO

Obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro delle fasce più giovani della popolazione attraverso due fasi:

I) svolgimento di esperienze di lavoro (work experience) presso imprese, retribuite mediante un’indennità detta “borsa di lavoro”, finanziata dalla Regione Campania;

II) erogazione di aiuti per l’assunzione, destinati alle imprese che, al termine del periodo di work experience, scelgano di assumere con contratto a tempo indeterminato i destinatari delle work experience stesse. 

Possono presentare richiesta di attivazione di work-experience  le imprese, di qualsiasi dimensione, regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese, ubicate nel territorio della Regione Campania. 

I soggetti destinatari della borsa lavoro (la cui entità massima è di 400,00 euro mensili elevabili a 500,00 per i laureati) devono essere disoccupati da almeno 6 mesi e risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra 18 e 32 anni, residenti in Campania da almeno 5 anni, aver completato almeno la scuola secondaria di primo grado, iscritti al Centro per l’Impiego di competenza territoriale, non aver prestato attività lavorativa nell’impresa ospitante nei 12 mesi precedenti la presentazione del progetto, non risultare coniugi, parenti, affini entro il secondo grado, del titolare o del/i socio/i dell’impresa ospitante. 

Agevolazioni concedibili

per la I FASE – work experience, sono rimborsabili esclusivamente i seguenti costi: indennità borsisti, assicurazioni, fideiussioni (infatti l’azienda deve dotarsi di una polizza fideiussoria, nonché antinfortunistica e RC verso terzi). Il costo totale massimo rimborsabile per ciascun borsista è fissato in € 5.600,00, elevabili a € 6.800,00 per i laureati.

per la II FASE – aiuti all’assunzione,  l’incentivo sarà pari massimo al 50% dei costi ammissibili, ossia dei costi salariali considerati sul periodo massimo dei 12 mesi successivi all’assunzione. L’agevolazione non potrà superare comunque il tetto massimo di € 12.000,00 nel caso di contratto full time e, nel caso di contratto part time, dovrà essere ridotto secondo un formula specifica. 

TERMINI: la procedura è esclusivamente telematica e potrà avvenire a partire dal 11 NOVEMBRE 2009. Gli interessati possono mettersi in contatto con il nostro studio per valutare la fattibilità della partecipazione al bando.

Revisione degli Studi di Settore

studiL’effetto crisi si ripercute anche sugli Studi di Settore, lo strumento utilizzato dal Fisco per determinare, attraverso dei parametri statistici, la capacità reale di produrre reddito da parte di imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

La revisione riguarda 68 Studi appartenenti a  diverse categorie merceologiche (visualizza qui l’elenco completo) e verranno applicati relativamente al periodo di imposta del 2010. Quindi, per l’applicazione dei nuovi parametri si dovrà attendere la redazione dell’ Unico2011!!!

Pubblicato in:  on 14 Ottobre 2009 at 6:05 pm Lascia un Commento
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Credito d’imposta sui nuovi investimenti

L’agevolazione prevede uno sconto Irpef/Ires pari al 50% dei costi per l’acquisto di nuovi macchinari

L’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa del valore (pari al 50%) degli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi, comunemente nota come “Tremonti ter”, prevista nel decreto legge 78/2009, ha trovato conferma nella legge di conversione n. 102 del 3 agosto scorso.

Vediamo, nel dettaglio, quali sono gli investimenti agevolabili, i soggetti beneficiari e le modalità di applicazione della disposizione.

 La norma – articolo 5 rubricato come “detassazione degli investimenti in macchinari” – agevola gli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi – ossia acquistati da produttori e usati sottoposti a processo di effettivo rinnovo – compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (di cui al provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 16 novembre 2007), escludendo altre categorie di beni. Le attrezzature comprese nella voce Ateco 28 sono quelle classificate come Nca, acronimo che si riferisce alla fabbricazione di macchinari e apparecchiature, comprese le rispettive parti meccaniche, che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. La divisione 28, in particolare, include apparecchi fissi e mobili o portatili progettati per uso industriale, per l’edilizia e l’ingegneria civile, per uso agricolo o domestico e la fabbricazione di alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate. La divisione include anche la fabbricazione di macchinari per usi speciali, non presenti altrove in questa classificazione, utilizzati o meno in un processo di fabbricazione (come quelli utilizzate nei parchi di divertimento, nelle piste automatiche da bowling, eccetera).

Soggetti beneficiari

La possibilità di fruire della detassazione è riconosciuta ai titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato ossia a:

•persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali

•società in nome collettivo e in accomandita semplice

•società di armamento

•società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciale

•consorzi tra imprese

•società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni

•società cooperative e di mutua assicurazione

•enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale

•enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, limitatamente al reddito derivante dall’attività commerciale esercitata

•società, enti commerciali e persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio stesso, nella misura in cui l’attività è svolta dalla stabile organizzazione.

Sono, viceversa, esclusi dall’ambito applicativo:

•le persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall’articolo 32 del Tuir

•gli enti non commerciali se non titolari di reddito d’impresa

•gli esercenti arti e professioni.

I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro (individuate ai sensi del decreto legislativo 334/1999, come modificato dal Dlgs 238/2005) potranno usufruire dell’agevolazione soltanto se sarà documentato l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza.

L’agevolazione opera anche per le piccole e medie imprese in perdita. Per tali soggetti, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge in commento, il ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a stipulare un atto di convenzione con l’Abi per consentire l’adesione degli istituti di credito alla riduzione degli oneri finanziari e alla rimodulazione dei tempi di pagamento degli importi dovuti dai predetti soggetti che versino in difficoltà finanziaria.

Importo e applicazione della detassazione

L’agevolazione si sostanzia in una riduzione dell’imponibile Ires pari al 50% del valore degli investimenti effettuati nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore del decreto e il 30 giugno 2010. Il beneficio non opera ai fini Irap. I periodi di imposta interessati sono pertanto l’anno 2009 e 2010. Gli investimenti effettuati dopo l’entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2009 produrranno una detassazione in dichiarazione 2009 (giugno 2010), mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre del 2010 avranno effetto sulla dichiarazione 2010 (giugno 2011). La diminuzione d’imposta rileva per il saldo, mentre non rileva per il calcolo degli acconti (2009-2010-2011).

Componenti del costo di acquisto

Il costo agevolabile è quello effettivamente sostenuto dall’impresa per acquistare o realizzare il bene strumentale comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, montaggio, installazione, collaudo, eccetera) e dell’Iva indetraibile.

Revoca dell’agevolazione

I beni acquisiti mediante la “Tremonti-Ter” non potranno essere ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività di impresa per i due periodi di imposta successivi a quello in cui avviene l’acquisto. Il beneficio fiscale decade se gli strumenti acquisiti in regime di detassazione degli investimenti vengono ceduti a soggetti con stabile organizzazione non aderenti allo Spazio economico europeo.

Conclusivamente si formula qualche considerazione in merito al momento di rilevanza della disposizione.

Relativamente all’acquisto rileva il momento di consegna e/o di spedizione, ovvero, se successiva, la data in cui avviene l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà mentre, per le prestazioni di servizi connesse agli investimenti agevolabili, rileva la data di ultimazione delle stesse. La data di entrata in funzione del bene è rilevante per la deduzione degli ammortamenti, ma non ai fini dell’agevolazione.

Per la locazione finanziaria rileva il momento della consegna (a prescindere dalla maturazione dei canoni), salvo il caso di realizzazione del bene tramite appalto. In tale ipotesi, fa fede l’ammontare dei corrispettivi in base agli stati di avanzamento del lavoro e l’intera spesa entra nell’anno in cui l’opera è ultimata, indipendentemente dall’inizio lavori. In caso di costruzione interna trovano applicazione le regole generali sulla competenza (articolo109 del Tuir) con riferimento alle spese complessivamente sostenute.

[Fonte: Antonina Giordano da "nuovofiscooggi.it/attualità]

Buone vacanze

Lo Studio Capuano va in ferie ed augurando buone vacanze a tutti i suoi lettori, dà loro appuntamento a settembre…

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Pubblicato in:  on 13 Agosto 2009 at 10:48 am Lascia un Commento

Estratto conto on line da Equitalia

tastiera_pcEquitalia rivoluziona i servizi al cittadino e lancia l’Estratto conto online! Conoscere la propria posizione debitoria sempre aggiornata senza dover andare allo sportello diventa realtà grazie all’Estratto conto online, il nuovo servizio che punta a rispondere alle esigenze dei contribuenti e semplificare loro la vita, presentato oggi dal vertice di Equitalia con una conferenza stampa che si è tenuta nella sede della società. Per accedere al servizio “Estratto conto” e consultare la propria situazione debitoria a partire dall’anno 2000 è necessario disporre delle credenziali fornite dalla Agenzia delle entrate per l’accesso al “Cassetto fiscale” (www.agenziaentrate.gov.it). Una volta ottenute, il cittadino può collegarsi al sito del proprio agente della riscossione o direttamente al sito www.equitaliaspa.it . Si può prendere visione della propria posizione debitoria inserendo il codice fiscale o la partita Iva e selezionando la provincia di residenza per le persone fisiche o la sede legale per le società.

Per consultare la tua posizione debitoria vai alla voce “Estratto conto” nella sezione “I servizi per il cittadino e le imprese”.

[Fonte: equitalia.it]

Pubblicato in:  on 8 Luglio 2009 at 11:03 am Lascia un Commento

Confermata la nullità delle cartelle esattoriali non sottoscritte

Le cartelle di pagamento non sottoscritte dal responsabile del procedimento, sono annullabili, se emesse con il vizio di sottoscrizione prima della data del 1° agosto 2007 ; sono nulle se emesse invece con il vizio di sottoscrizione dopo il 1° agosto 2007 . Ciò per effetto dell’art. 36, comma 4ter, legge n. 31/2008 e alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2009.

A confermarlo c’è stata la sentenza n. 63 emessa dalla Commissione tributaria della Regione Puglia il 4 maggio 2009 (visualizza sentenza)

Si ricorda ciò che è contenuto nello Statuto del Contribuente, e cioè che gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono essere motivati e devono tassativamente indicare:

- l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito;
- il responsabile del procedimento;
-l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
- le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
- il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

In mancanza di tali requisiti, la cartella esattoriale contiene un vizio di forma e come tale può essere contestata.

Regime dei minimi: accesso vietato a chi partecipa in società di persone

soldiL’esclusione opera anche nei confronti dei contribuenti fuoriusciti nel corso dello stesso periodo d’imposta
Il contribuente che nello stesso periodo di imposta esercita un’attività individuale d’impresa o di lavoro autonomo e contemporaneamente partecipa a una società di persone o a un’associazione non può usufruire del regime dei minimi, anche se nel corso dell’anno dismette la propria partecipazione. Questo per evitare che redditi prodotti nello stesso periodo, dallo stesso soggetto e appartenenti alla stessa categoria (d’impresa o di lavoro autonomo), siano sottoposti a due differenti tassazioni: quella dei “minimi”, appunto, per quanto riguarda l’esercizio individuale dell’attività d’impresa e quella prevista dal Tuir per i redditi da partecipazione in società.

La risoluzione n. 146/E del 9 giugno risponde così all’interpello presentato da una contribuente, socia accomandataria di una società di cui detiene il 50% del capitale. Nel 2008 l’altro socio ha ceduto la propria quota all’interpellante che è, quindi, diventata titolare unica della società. La contribuente chiede all’Agenzia se può avvalersi per il 2009 della tassazione prevista per i “minimi” continuando la stessa attività economica, prima svolta in forma societaria, come ditta individuale.

La Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007) ha introdotto il regime dei contribuenti “minimi”, prevedendo anche una serie di casi cui non può essere applicato. L’esclusione, tra l’altro, opera nei confronti degli “… esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni“.
Il nocciolo della questione – afferma la risoluzione – risiede nell’interpretazione da dare alla parola “contestualmente“.

Secondo l’interpellante, l’esclusione dal regime è prevista quando contemporaneamente si svolge attività individuale e si detengono partecipazioni in società. Nel suo caso, invece, nel corso del 2009 ha prima dismesso la partecipazione nella società e poi ha iniziato a svolgere l’attività individualmente. A suo avviso, dunque, il reddito prodotto dal 1° gennaio alla data di scioglimento della società (6 febbraio) va assoggettato alle regole proprie del reddito d’impresa previste dal Tuir; quello prodotto proseguendo l’attività in forma individuale secondo la disciplina dei “minimi” (imposta sostitutiva del 20 per cento).

L’Agenzia è di parere diverso: il termine “contestualmente” è da intendere come stesso periodo d’imposta; la ratio alla base di questa interpretazione è evitare che redditi attribuibili a un unico contribuente, in unico periodo d’imposta e della stessa categoria, seguano differenti regole di determinazione e tassazione.

La contribuente sarebbe potuta entrare nel regime dei minimi per il 2009 se, avendone la facoltà, avesse sciolto la società prima del 31 dicembre 2008.

[Fonte: Alessandra Gambadoro in FiscoOggi.it]

Attestato di “certificazione energetica” obbligatorio per le compravendite di immobili

Dal 1° luglio scatta l’obbligo di «dotare» dell’attestato di certificazione energetica tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo oneroso, come previsto dall’articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005.

La misura riguarderà circa 600mila compravendite, se si considera che nel secondo trimestre del 2009 si stimano circa 730mila transazioni immobiliari. Ad essere interessate saranno anche permute immobiliari, transazioni, cessioni o conferimenti di immobili nei patrimoni sociali.

Per alcuni edifici non è necessario redigere il documento come: gli edifici inagibili, gli edifici che ugualmente non comportano un consumo energetico (portici, legnaie, ecc.)., gli edifici privi di qualsiasi impianto (per i quali non si può in alcun modo calcolare la prestazione energetica), i fabbricati isolati, con una superficie utile totale inferiore a 5 metri quadrati.

Molti i dubbi operativi su questa misura. Il DLgs 112/2008, abrogando i commi 3 e 4 dell’articolo 6 del DLgs 192/2005, ha eliminato la sanzione della nullità del contratto di compravendita per chi non avesse allegato la certificazione al rogito. L’obbligo di dotare l’immobile di una certificazione è comunque previsto dalla normativa nazionale vigente. Pertanto, la violazione dell’obbligo di consegnare la certificazione, anche se non può invalidare l’atto di trasferimento, può essere fonte di responsabilità civile del venditore verso l’acquirente, quanto meno per la mancata informazione sull’inesistenza del documento. Trattandosi di un obbligo previsto da una disposizione legislativa, l’acquirente ha il diritto di sapere che non è stato rispettato e conseguentemente agire in sede di trattativa sul prezzo.

Per quanto concerne le modalità per il rilascio dell’attestato di qualificazione energetica, in assenza delle linee guida nazionali e dei decreti che dovrebbero individuare gli esperti e gli organismi cui affidare le verifiche, trovano applicazione le disposizioni regionali in materia.

Fino al 30 giugno, l’obbligo di consegnare all’acquirente l’attestato di certificazione energetica è previsto per gli edifici di nuova costruzione, ossia quelli per i quali è stato richiesto il permesso di costruire o presentata la Dia dopo l’8 ottobre 2005; gli edifici radicalmente ristrutturati; gli edifici sui quali dopo il 1° gennaio 2007 sono stati compiuti interventi agevolati per il risparmio energetico; gli edifici pubblici per i quali dopo il 1° luglio 2007 sono sona effettuati interventi di sostituzione degli impianti.

Il testo integrale dei provvedimenti è disponibile, per gli abbonati, nella banca dati “Codice degli Immobili”

[Fonte: professionisti24.ilSole24Ore]

Pubblicato in:  on 6 Giugno 2009 at 11:41 am Lascia un Commento
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I TRASFERIMENTI DI DENARO TRANSFRONTALIERI

A decorrere dall’1.1.2009, ogni persona che entra/esce dal territorio italiano “trasportando” denaro contante (o mezzi non tracciabili equivalenti) per un ammontare pari o superiore ad € 10.000, deve dichiarare dette somme utilizzando il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane (scarica modello). Tale dichiarazione può essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Dogane ovvero consegnata in forma cartacea presso un Ufficio doganale.

Volendo recepire i contenuti della Direttiva n. 2005/60/CE e del Regolamento n. 1889/2005/CE, il D.Lgs. n. 195/2008 ha rivisto la disciplina riguardante le movimentazioni di denaro contante, o mezzi equivalenti, in entrata e in uscita dall’Italia, la cui provenienza o destinazione sia uno Stato comunitario ovvero extracomunitario, al fine di “contrastare l’introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico finanziario” e di “individuare, attraverso l’obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa e … tra l’Italia e gli altri Paesi comunitari”.
In particolare, l’art. 3 dispone che: “Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane.”
Va precisato che tale obbligo era già presente nel nostro ordinamento nazionale la cui soglia era però fissata ad € 12.500.

Per “denaro contante” vanno considerati, in generale, i mezzi di pagamento non tracciabili, ossia:
- le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
- gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller’s cheque;
- gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
- gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento firmati ma privi del nome del beneficiario.
Ai sensi del comma 3 del sopra citato art. 3, sono interessati dalla disciplina in esame anche i trasferimenti di denaro contante effettuati mediante plico postale o equivalente.
  
Sono invece esclusi dagli obblighi in esame i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, di assegni postali, bancari o circolari, tratti o emessi da banche o Poste, a condizione che rechino l’indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Sono altresì esclusi i moduli di assegni bancari (non compilati) che il soggetto trasporta con sé recandosi all’estero. In caso di eventuale rilascio a soggetti terzi devono essere comunque rispettate le regole di emissione di cui all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 (indicazione del beneficiario e clausola di non trasferibilità in caso di importi pari o superiori ad € 12.500).

LA DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO
L’art. 3 prevede che la dichiarazione di trasferimento di denaro contante deve essere, alternativamente:
- inviata telematicamente all’Agenzia delle Dogane, prima dell’entrata/uscita dal territorio italiano. In tal caso il soggetto interessato deve portare al seguito una copia della dichiarazione inviata ed il numero di registrazione attribuito alla stessa dal sistema telematico doganale;
- presentata in forma cartacea presso un Ufficio doganale di confine o limitrofo, al momento dell’entrata/uscita dal territorio italiano. In tal caso l’Ufficio rilascia al momento una copia della dichiarazione presentata con l’attestazione di ricevimento che il soggetto interessato deve portare al seguito nel prosieguo del suo viaggio.
Riguardo ai trasferimenti di denaro tramite plico postale o mezzo equivalente, la dichiarazione in esame va presentata all’Ufficio postale ovvero al fornitore del servizio postale, all’atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento, e non in Dogana.

REGIME SANZIONATORIO
In caso di omessa, incompleta o non veritiera dichiarazione di trasferimento di denaro contante pari o superiore a € 10.000, è previsto il sequestro del denaro contante trasferito o che si è tentato di trasferire eccedente la soglia di € 10.000, nel limite del 40% dell’importo oltre soglia, ma comunque con un minimo di € 300. Alla conclusione del procedimento sanzionatorio, il denaro sequestrato, nella misura in cui non è servito per il pagamento della sanzione, è restituito all’interessato, a condizione che lo stesso provveda a presentare istanza entro 5 anni dalla data del sequestro.

ESTINZIONE DELLA VIOLAZIONE CON VERSAMENTO DELL’OBLAZIONE RIDOTTA
L’art. 7 del Decreto in esame prevede la possibilità di estinguere la violazione di omessa/incompleta/non veritiera dichiarazione mediante il pagamento di un’oblazione di ammontare pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di € 10.000, con un minimo di € 200.
Tale modalità è preclusa se il denaro eccedente la soglia è superiore ad € 250.000 ovvero    il soggetto si è già avvalso della facoltà oblatoria in esame nei 365 giorni precedenti.

[Fonti: Agenzia delle Dogane ; D. Lgs. n. 195/2008]